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Covid-19-Indicazioni delle Agenzie Erasmus+ INAPP e INDIRE

“Visto il decreto legge del 23 Febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che all’art. 1 dispone la sospensione di tutti i servizi educativi, delle visite di studio e dei viaggi di istruzione sia sul territorio nazionale che all’estero, nonché le disposizioni già impartite dalla Commissione europea con nota Ares(2020)619972 del 31/01/2020, si precisa che le organizzazioni partecipanti all’ambito Istruzione e Formazione Professionale del Programma Erasmus+, possono procedere a cancellazione, slittamento temporale o modifica delle attività di mobilità transnazionale previste nelle aree interessate da tale emergenza. Al riguardo si applicherà il principio di causa di forza maggiore, nel rispetto del quadro normativo generale del Programma Erasmus+. I costi di rimpatrio così come i costi già sostenuti relativamente a viaggi non realizzati come misura precauzionale relativa alla richiamata emergenza sanitaria, se debitamente giustificati, saranno considerati eleggibili come costi eccezionali, a condizione che vengano rispettati i previsti requisiti di rendicontazione.”

Lo stesso succederà in ambito scolastico:

“Visto il decreto legge 23 Febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che all’art. 1 dispone la sospensione di alcuni servizi educativi, delle visite di studio e dei viaggi di istruzione sia sul territorio nazionale che all’estero, nonché la comunicazione del Ministero dell’istruzione del 23 febbraio 2020 e le disposizioni già impartite dalla Commissione europea con la nota Ares (2020)619972 del 31/01/2020, si comunica che per le mobilità degli alunni, degli studenti e dello staff, che operano negli ambiti dell’istruzione scolastica, dell’istruzione superiore e dell’educazione degli adulti, nell’ambito del programma Erasmus+ potrà applicarsi il principio di “causa di forza maggiore”. Pertanto, sarà possibile richiedere all’Agenzia Nazionale, nelle forme e con le modalità che saranno successivamente comunicate, di applicare la clausola di “forza maggiore”, relativamente alle attività e ai costi per tutte quelle mobilità che vengano annullate in ragione della situazione di emergenza e dei provvedimenti delle competenti autorità. Si invitano gli istituti e le organizzazioni interessati a rivedere la pianificazione e la calendarizzazione delle attività, posticipando le mobilità – anche in entrata – in accordo con i partner di progetto e nell’ambito delle rispettive relazioni bilaterali.”

admin

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